Statuto di Associazione Culturale e di Promozione Sociale

Art. 1 DENOMINAZIONE: Il giorno 06 Ottobre 2012 è costituita con Sede in Aversa (CE), vico San Domenico n.3 l'Associazione di Volontariato" denominata " I Normann " in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 .


Art. 2 SEDE: L'associazione non ha scopo di lucro e persegue nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità sociali e di solidarietà sociale, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE: Persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità sociali e di solidarietà sociale. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi, essa si propone di svolgere attività di volontariato ed a vantaggio della collettività, come ad esempio:
1.Promuovere campagne di sensibilizzazione per la diffusione del rispetto dell'Ambiente;
2.Animazione del tempo libero di persone diversamente abili o emarginate;
3.Favorire la diffusione del sano divertimento giovanile;
4.Favorire la diffusione del turismo con la programmazione e l'organizzazione di eventi ed altro;
5.Favorire scambi culturali;
6.Svolgimento di attività artistiche artigianali volte al coinvolgimento dei soci alla vita dell'associazione ed al finanziamento della stessa;
7.Svolgimento di attività nell'ambito dei programmi europei;
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabilidella persona.

Art. 4 I SOCI: Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successivi tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Avverso alla decisione del Direttivo, laspirante socio non accettato può ricorrere allAssemblea dei Soci. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della eventuale quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori ( atto costitutivo): coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, sono tenuti a versare la quota associativa eventuale.
- Soci effettivi (ordinari): coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa, senza ritardo.
Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della eventuale quota associativa entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota associativa, su base annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio ed e ripartito in dodici rate mensili.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI:I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI: Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I soci devono versare obbligatoriamente la quota sociale stabilita.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO: Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente . Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI: Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci (organo sovrano);
- Il consiglio direttivo (organo amministratore);
- Il presidente (legale rappresentante, coordinatore)

Art. 9 L'ASSEMBLEA: L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a)quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b)quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria:
a)elegge il Presidente;
b)elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c)propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d)approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e)fissa annualmente l'importo della quota associativa; f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
g) approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, tutti i soci fondatori e effettivi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Il consiglio direttivo dura in carica quattro (4) anni. E' formato da: Presidente dell'associazione, Vice presidente dell'associazione, Segretario, Tesoriere, consiglieri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, viene eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica per quattro (4) anni, presiede e coordina il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI: I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote eventuali di iscrizione versate dai neo soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
-dalle quote associative versate dai soci nella misura e nei modi decisi annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO: Lesercizio sociale ha la durata dellanno solare. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle eventuali varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE: Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE: Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di volontariato di finalità identiche o similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI: Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.